AccordoCapo 10

Art. 379

In vigore dal 24 ott 2015
Per conseguire gli obiettivi di cui all' del presente accordo, le Parti cooperano per: a) attuare le strategie di sviluppo delle PMI sulla base dei principi della Carta europea per le piccole imprese e monitorare il processo di attuazione mediante relazioni annuali e attraverso il dialogo. La cooperazione riguarderà anche le microimprese e le imprese artigiane, estremamente importanti per le economie ucraina e dell'UE; b) creare, attraverso lo scambio di informazioni e di buone pratiche, condizioni generali migliori, contribuendo così a una maggiore competitività. La cooperazione riguarderà anche la gestione dei cambiamenti strutturali (ossia le ristrutturazioni) e le questioni ambientali ed energetiche, come l'efficienza energetica e una produzione più pulita; c) semplificare e razionalizzare le disposizioni regolamentari e le pratiche di regolamentazione, concentrandosi sullo scambio delle buone pratiche relative alle tecniche di regolamentazione, tra cui i principi dell'UE; d) incoraggiare l'elaborazione di una politica dell'innovazione mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche relative alla commercializzazione della ricerca e dello sviluppo (compresi gli strumenti di sostegno a favore delle start-up tecnologiche), lo sviluppo di cluster e l'accesso ai finanziamenti; e) incoraggiare maggiori contatti tra le imprese dell'UE e quelle ucraine e tra le imprese e le autorità ucraine e dell'UE; f) sostenere la realizzazione di attività di promozione delle esportazioni in Ucraina; g) agevolare l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria ucraina e dell'UE in determinati settori.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-379

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Art. 379 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. — Testo vigente | Portale Normativo