Accordo›Capo 11
Art. 382
In vigore dal 24 ott 2015
Per conseguire gli obiettivi di cui all' del presente accordo, le Parti cooperano per:
a) scambiarsi informazioni sulla situazione di base delle loro industrie minerarie e metallurgiche;
b) scambiarsi informazioni sulle prospettive delle industrie minerarie e metallurgiche dell'UE e dell'Ucraina, dal punto di vista dei consumi, della produzione e delle previsioni di mercato;
c) scambiarsi informazioni sulle misure prese dalle Parti per facilitare il processo di ristrutturazione di questi settori;
d) scambiarsi informazioni e le migliori pratiche relative allo sviluppo sostenibile delle industrie minerarie e metallurgiche dell'Ucraina e dell'UE.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-382