AccordoCapo 11

Art. 382

In vigore dal 24 ott 2015
Per conseguire gli obiettivi di cui all' del presente accordo, le Parti cooperano per: a) scambiarsi informazioni sulla situazione di base delle loro industrie minerarie e metallurgiche; b) scambiarsi informazioni sulle prospettive delle industrie minerarie e metallurgiche dell'UE e dell'Ucraina, dal punto di vista dei consumi, della produzione e delle previsioni di mercato; c) scambiarsi informazioni sulle misure prese dalle Parti per facilitare il processo di ristrutturazione di questi settori; d) scambiarsi informazioni e le migliori pratiche relative allo sviluppo sostenibile delle industrie minerarie e metallurgiche dell'Ucraina e dell'UE.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-382

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Art. 382 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. — Testo vigente | Portale Normativo