Accordo›Capo 12
Art. 383
In vigore dal 24 ott 2015
Riconoscendo l'importanza di un insieme efficace di norme e di pratiche nel settore dei servizi finanziari ai fini della creazione di un'economia di mercato pienamente funzionante e della promozione degli scambi commerciali bilaterali, le Parti decidono di cooperare nel settore dei servizi finanziari con le seguenti finalità:
a) sostenere il processo di adeguamento della regolamentazione dei servizi finanziari alle esigenze di un'economia di mercato aperta;
b) garantire una tutela adeguata ed efficace degli investitori e degli altri utenti dei servizi finanziari;
c) salvaguardare l'integrità e la stabilità del sistema finanziario globale;
d) promuovere la cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorità di regolamentazione e di vigilanza;
e) garantire una vigilanza indipendente ed efficace.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-383