AccordoCapo 12

Art. 383

In vigore dal 24 ott 2015
Riconoscendo l'importanza di un insieme efficace di norme e di pratiche nel settore dei servizi finanziari ai fini della creazione di un'economia di mercato pienamente funzionante e della promozione degli scambi commerciali bilaterali, le Parti decidono di cooperare nel settore dei servizi finanziari con le seguenti finalità: a) sostenere il processo di adeguamento della regolamentazione dei servizi finanziari alle esigenze di un'economia di mercato aperta; b) garantire una tutela adeguata ed efficace degli investitori e degli altri utenti dei servizi finanziari; c) salvaguardare l'integrità e la stabilità del sistema finanziario globale; d) promuovere la cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorità di regolamentazione e di vigilanza; e) garantire una vigilanza indipendente ed efficace.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-383

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Art. 383 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. — Testo vigente | Portale Normativo