AccordoCapo 9

Art. 374

In vigore dal 24 ott 2015
Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione scientifica e tecnologica sia ai fini dello sviluppo scientifico in sè sia del consolidamento delle loro potenzialità scientifiche per contribuire alla soluzione di sfide nazionali e globali. Le Parti, attraverso un rafforzamento delle capacità di ricerca e del potenziale umano, si adoperano per concorrere alla progressiva acquisizione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche funzionali a uno sviluppo economico sostenibile. La condivisione e lo scambio di conoscenze scientifiche contribuiranno alla competitività delle Parti, in quanto faranno aumentare la capacità delle loro economie di produrre e utilizzare la conoscenza per la commercializzazione di nuovi prodotti e nuovi servizi. Le Parti svilupperanno, infine, le potenzialità scientifiche per far fronte alle loro responsabilità e ai loro impegni globali in ambiti che attengono ad esempio alle problematiche sanitarie, alla tutela dell'ambiente, cambiamenti climatici compresi, e ad altre sfide globali.
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Art. 374 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. — Testo vigente | Portale Normativo