Accordo›Capo 6
Art. 362
In vigore dal 24 ott 2015
1. Le Parti:
a) si scambiano informazioni e competenze;
b) attuano attività di ricerca congiunte e si scambiano informazioni sulle tecnologie più pulite;
c) pianificano la gestione delle catastrofi e di altre situazioni di emergenza;
d) attuano attività congiunte a livello regionale e internazionale, se del caso anche nell'ambito degli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle Parti e nel quadro delle agenzie competenti.
2. Le Parti dedicano particolare attenzione alle questioni transfrontaliere.
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