AccordoCapo 6

Art. 360

In vigore dal 24 ott 2015
Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni ambientali contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine dello sviluppo sostenibile e dell'economia verde. Una protezione rafforzata dell'ambiente produrrà benefici per i cittadini e le imprese dell'Ucraina e dell'UE, tra l'altro in termini di miglioramento della salute pubblica, conservazione delle risorse naturali, maggiore efficienza economica e ambientale, integrazione dell'ambiente nelle altre politiche e maggiore produzione grazie all'impiego di tecnologie moderne. La cooperazione si svolge tenendo conto degli interessi delle Parti, sulla base del principio di uguaglianza e dell'utilità reciproca, dell'interdipendenza esistente tra le Parti nel campo della protezione dell'ambiente e degli accordi multilaterali in questa materia.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-360

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Art. 360 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. — Testo vigente | Portale Normativo