Accordo›Capo 6
Art. 360
In vigore dal 24 ott 2015
Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni ambientali contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine dello sviluppo sostenibile e dell'economia verde. Una protezione rafforzata dell'ambiente produrrà benefici per i cittadini e le imprese dell'Ucraina e dell'UE, tra l'altro in termini di miglioramento della salute pubblica, conservazione delle risorse naturali, maggiore efficienza economica e ambientale, integrazione dell'ambiente nelle altre politiche e maggiore produzione grazie all'impiego di tecnologie moderne. La cooperazione si svolge tenendo conto degli interessi delle Parti, sulla base del principio di uguaglianza e dell'utilità reciproca, dell'interdipendenza esistente tra le Parti nel campo della protezione dell'ambiente e degli accordi multilaterali in questa materia.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-360