Accordo›Capo 6
Art. 364
In vigore dal 24 ott 2015
La cooperazione nel settore della protezione civile avviene mediante l'attuazione degli accordi specifici conclusi tra le Parti, sulla base dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze dell'UE e dei suoi Stati membri e conformemente alle procedure giuridiche di ciascuna delle Parti. Le finalità della cooperazione sono tra l'altro:
a) facilitare l'assistenza reciproca nelle emergenze;
b) consentire lo scambio, 24 ore su 24, di allarmi rapidi e di informazioni aggiornate sulle emergenze transfrontaliere, anche per quanto riguarda le richieste e le offerte di assistenza;
c) la valutazione dell'impatto ambientale delle catastrofi;
d) invitare gli esperti a seminari e convegni tecnici specifici su temi riguardanti la protezione civile;
e) invitare, caso per caso, osservatori a specifiche esercitazioni e formazioni organizzate dall'UE e/o dall'Ucraina;
f) rafforzare la collaborazione esistente per quanto riguarda l'uso più efficace delle capacità di protezione civile disponibili.
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