AccordoCapo 6

Art. 364

In vigore dal 24 ott 2015
La cooperazione nel settore della protezione civile avviene mediante l'attuazione degli accordi specifici conclusi tra le Parti, sulla base dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze dell'UE e dei suoi Stati membri e conformemente alle procedure giuridiche di ciascuna delle Parti. Le finalità della cooperazione sono tra l'altro: a) facilitare l'assistenza reciproca nelle emergenze; b) consentire lo scambio, 24 ore su 24, di allarmi rapidi e di informazioni aggiornate sulle emergenze transfrontaliere, anche per quanto riguarda le richieste e le offerte di assistenza; c) la valutazione dell'impatto ambientale delle catastrofi; d) invitare gli esperti a seminari e convegni tecnici specifici su temi riguardanti la protezione civile; e) invitare, caso per caso, osservatori a specifiche esercitazioni e formazioni organizzate dall'UE e/o dall'Ucraina; f) rafforzare la collaborazione esistente per quanto riguarda l'uso più efficace delle capacità di protezione civile disponibili.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-364

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Art. 364 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. — Testo vigente | Portale Normativo