AccordoCapo 5

Art. 355

In vigore dal 24 ott 2015
Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni statistiche, contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine di produrre dati statistici tempestivi, comparabili a livello internazionale e affidabili. Un sistema statistico nazionale sostenibile, efficiente e professionalmente indipendente deve fornire ai cittadini, alle imprese e ai responsabili decisionali dell'Ucraina e dell'UE informazioni pertinenti in base alle quali essi possano adottare decisioni informate. Occorre che il sistema statistico nazionale rispetti i principi fondamentali delle statistiche ufficiali elaborati dall'ONU tenendo conto dell'acquis statistico dell'UE, compreso il codice delle statistiche europee, così da armonizzarsi alle norme e agli standard europei. L'acquis in campo statistico è illustrato nell'edizione aggiornata annualmente dello Statistical Requirements Compendium, che è considerato dalle Parti come allegato al presente accordo (Allegato XXIX).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-355

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 355 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. — Testo vigente | Portale Normativo