AccordoCapo 4

Art. 351

In vigore dal 24 ott 2015
Le Parti, inoltre, intensificano e rafforzano la cooperazione per migliorare e sviluppare il sistema fiscale e l'amministrazione tributaria dell'Ucraina, anche per quanto riguarda il potenziamento della capacità di riscossione e di controllo, concentrando l'attenzione sulle procedure di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), per evitare l'accumulo di arretrati, garantire una riscossione efficace delle imposte e rafforzare la lotta contro la frode e l'elusione fiscale. Le Parti si adoperano per potenziare la cooperazione e lo scambio di esperienza nella lotta alla frode fiscale, in particolare alla frode carosello.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-351

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Art. 351 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. — Testo vigente | Portale Normativo