AccordoCapo 4

Art. 352

In vigore dal 24 ott 2015
Le Parti sviluppano la cooperazione e armonizzano le politiche per contrastare e combattere le frodi e il contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa. La cooperazione prevederà, tra l'altro, il graduale ravvicinamento, per quanto possibile, delle aliquote delle accise sui prodotti del tabacco, tenendo conto dei vincoli del contesto regionale; essa avverrà anche attraverso un dialogo a livello regionale e in conformità alla convenzione quadro per la lotta al tabagismo dell'Organizzazione mondiale della sanità del 2003. A tal fine, le Parti si adopereranno per rafforzare la cooperazione nel contesto regionale.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-352

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