Art. 362
AccordoCapo 6

Art. 362

301 / 488
In vigore dal 24 ott 2015
1. Le Parti: a) si scambiano informazioni e competenze; b) attuano attività di ricerca congiunte e si scambiano informazioni sulle tecnologie più pulite; c) pianificano la gestione delle catastrofi e di altre situazioni di emergenza; d) attuano attività congiunte a livello regionale e internazionale, se del caso anche nell'ambito degli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle Parti e nel quadro delle agenzie competenti. 2. Le Parti dedicano particolare attenzione alle questioni transfrontaliere.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-362