Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzatoTitolo V

Art. 10a

Regole concernenti il ritiro o la sospensione dei certificati tecnici

In vigore dal 29 nov 2014
a Regole concernenti il ritiro o la sospensione dei certificati tecnici § 1 Se un'autorità competente di uno Stato parte, diverso da quello che ha rilasciato la (prima) ammissione all'esercizio, constata una non conformità, deve informarne in modo dettagliato l'autorità che ha concesso la (prima) ammissione; se la non conformità riguarda un certificato del tipo di costruzione, l'autorità che l'ha rilasciato ne è ugualmente informata. § 2 Un certificato di esercizio può essere ritirato: a) se il veicolo ferroviario non è più conforme: - alle disposizioni contenute nelle PTU e nelle prescrizioni nazionali applicabili che sono in vigore conformemente all' delle Regole uniformi APTU, o - alle condizioni particolari della sua ammissione di cui all'a, o - alle prescrizioni relative alla costruzione e all'equipaggiamento contenute nel RID; o b) se il detentore non dà seguito alla richiesta dell'autorità competente di rimediare ai difetti nel termine stabilito; o c) se oneri e condizioni risultanti da un'ammissione ristretta secondo l' paragrafo 10 non sono soddisfatti o rispettati. § 3 Solo l'autorità che ha concesso un certificato del tipo di costruzione o un certificato di esercizio ha facoltà di ritirarli. § 4 Il certificato di esercizio è sospeso: a) quando non sono eseguiti (o non sono svolti nei termini stabiliti) i controlli tecnici, le ispezioni, i lavori di ripristino e di manutenzione del veicolo ferroviario prescritti nel suo elenco dei compiti della manutenzione, nelle PTU, nelle condizioni speciali di ammissione previste all'a o nelle prescrizioni relative alla costruzione e all'equipaggiamento contenute nel RID; b) quando, in caso di grave avaria di un veicolo ferroviario, l'ingiunzione dell'autorità competente a presentare il veicolo non è ottemperata; c) in caso di non conformità con le presenti Regole uniformi e con le disposizioni contenute nelle PTU; d) se non sono rispettate le disposizioni nazionali applicabili in vigore conformemente all' delle Regole uniformi APTU o le disposizioni dichiarate equivalenti in conformità all' delle Regole uniformi APTU; la validità del certificato è sospesa per gli Stati parti interessati. § 5 Il certificato di esercizio si estingue quando il veicolo ferroviario viene messo fuori servizio. Il collocamento fuori servizio deve essere comunicato all'autorità competente che ha concesso l'ammissione all'esercizio. § 6 I paragrafi da 1 a 4 si applicano per analogia al certificato del tipo di costruzione.
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