Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzato›Titolo V
Art. 10b
Regole relative alle valutazioni e alle procedure
In vigore dal 29 nov 2014
b
Regole relative alle valutazioni e alle procedure
§ 1 La Commissione di esperti tecnici è competente per l'adozione di altre disposizioni vincolanti concernenti le valutazioni e le regole procedurali per l'ammissione tecnica.
§ 2 A titolo integrativo, ma non in contraddizione con le disposizioni stabilite dalla Commissione di esperti tecnici conformemente al paragrafo 1, gli Stati parti o le organizzazioni regionali possono adottare (o mantenere) disposizioni concernenti procedure vincolanti, dettagliate e non discriminatorie relative alle valutazioni e ai requisiti in materia di dichiarazioni. Queste disposizioni sono notificate al Segretario generale, che ne informa la Commissione di esperti tecnici, e pubblicate dall'Organizzazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-10b