Protocollo
Art. 6
Trasmissione della comunicazione
In vigore dal 26 ott 2014
Trasmissione della comunicazione
1. A meno che non la consideri d'ufficio inammissibile senza un riferimento allo Stato Parte interessato, il Comitato sottopone in via confidenziale ogni comunicazione presentatagli all'attenzione dello Stato Parte interessato.
2. Lo Stato interessato presenta al Comitato, nel termine di sei mesi, spiegazioni scritte o dichiarazioni che chiariscano la questione e che indichino, ove del caso, le misure correttive adottate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-10-03;152#art-p-6