Protocollo
Art. 3
Ammissibilità
In vigore dal 26 ott 2014
Ammissibilità
1. Il Comitato non esamina alcuna comunicazione senza aver accertato che siano stati esauriti tutti i ricorsi interni disponibili. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi.
2. Il Comitato dichiara inammissibile una comunicazione quando:
(a) non è stata presentata entro i dodici mesi successivi all'esaurimento dei ricorsi interni, salvo nel caso in cui l'autore può dimostrare che non è stato possibile presentare la comunicazione entro tale termine;
(b) i fatti oggetto della comunicazione sono avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo per lo Stato Parte coinvolto, a meno che quei fatti persistano dopo quella data;
(c) riguarda una questione che è stata già esaminata dal Comitato o è stata ovvero è in corso di esame presso un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamento;
(d) è incompatibile con le disposizioni del Patto;
(e) è manifestamente infondata o insufficientemente motivata o basata esclusivamente su informazioni diffuse dai mezzi di comunicazione;
(f) costituisce un abuso del diritto a presentare una comunicazione;
(g) è anonima o non è presentata per iscritto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2014-10-03;152#art-p-3