Protocollo
Art. 2
Comunicazioni
In vigore dal 26 ott 2014
Comunicazioni
Le comunicazioni possono essere presentate da individui o gruppi di individui o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti alla giurisdizione di uno Stato Parte che pretendano di essere vittime di una violazione, da parte di quello Stato Parte, di uno dei diritti economici, sociali e culturali enunciati nel Patto.
Una comunicazione non può essere presentata in rappresentanza di individui o gruppi di individui se non con il loro assenso a meno che l'autore non possa dimostrare che agisce in loro rappresentanza senza tale assenso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2014-10-03;152#art-p-2