Protocollo

Art. 5

Misure conservative

In vigore dal 26 ott 2014
Misure conservative 1. Dopo la ricezione di una comunicazione e prima di prendere una decisione sul merito, il Comitato può sottoporre in ogni momento all'urgente attenzione dello Stato Parte interessato una richiesta affinché lo Stato Parte adotti le misure conservative che possano essere necessarie in circostanze eccezionali al fine di evitare che alla vittima o alle vittime delle presunte violazioni siano causati danni irreparabili. 2. Il Comitato non pregiudica la sua decisione sulla ricevibilità o sul merito della comunicazione per il solo fatto di esercitare la facoltà riconosciutagli dal paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:2014-10-03;152#art-p-5

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