Protocollo
Art. 10
Comunicazioni interstatali
In vigore dal 26 ott 2014
Comunicazioni interstatali
1. Ogni Stato Parte del presente Protocollo può dichiarare in qualsiasi momento, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle quali uno Stato Parte pretenda che un altro Stato Parte non adempie agli obblighi derivanti dal Patto. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere ricevute ed esaminate soltanto se provenienti da uno Stato Parte che abbia dichiarato di riconoscere per quanto lo concerne la competenza del Comitato. Il Comitato non può ricevere alcuna comunicazione riguardante uno Stato Parte che non abbia fatto tale dichiarazione. Alle comunicazioni ricevute in conformità al presente articolo si applica la procedura seguente:
(a) se uno Stato Parte del presente Protocollo ritiene che un altro Stato Parte non adempie ai propri obblighi derivanti dalla norma del Patto, esso può richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta, l'attenzione di tale Stato. Lo Stato Parte può anche informare il Comitato della questione. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario farà pervenire allo Stato che gli ha inviato la comunicazione delle spiegazioni, o altre dichiarazioni scritte intese a chiarire la questione, che dovrebbero includere, purchè ciò sia possibile e pertinente, riferimenti alle procedure e ai ricorsi interni già utilizzati, o tuttora pendenti ovvero ancora esperibili;
(b) se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, la questione non è stata definita con soddisfazione di entrambi gli Stati Parti interessati, tanto l'uno che l'altro hanno il diritto di deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia al Comitato sia all'altro Stato interessato;
(c) il Comitato può entrare nel merito di una questione ad esso deferita soltanto dopo avere accertato che tutti i ricorsi interni disponibili siano stati esperiti ed esauriti. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi;
(d) salvo quanto stabilito alla lettera c) del presente paragrafo, il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto degli obblighi enunciati nel Patto;
(e) quando esamina le comunicazioni previste dal presente articolo il Comitato tiene seduta a porte chiuse;
(f) in ogni questione ad esso deferita conformemente alla lettera b) del presente paragrafo, il Comitato può chiedere agli Stati Parti interessati, di cui alla lettera b), di fornire qualsiasi informazione pertinente;
(g) gli Stati Parti interessati, di cui alla lettera b) del presente paragrafo, hanno diritto di farsi rappresentare quando la questione viene esaminata dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per iscritto, o in entrambe le forme;
(h) con la debita celerità dalla data di ricezione della notifica prevista alla lettera b) del presente paragrafo, il Comitato deve presentare un rapporto come segue:
(i) se è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera d) del presente paragrafo, il Comitato limita il suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta;
se non è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera d), il Comitato espone, nel proprio rapporto, i fatti pertinenti concernenti l'oggetto della controversia tra gli Stati Parti interessati. Il testo delle osservazioni scritte e i verbali delle osservazioni orali presentate dagli Stati Parti interessati vengono allegati al rapporto. Il Comitato può anche comunicare ai soli Stati Parti interessati ogni opinione che esso possa considerare pertinente alla materia.
Per ogni questione, il rapporto è comunicato agli Stati Parti interessati.
2. Gli Stati Parti depositano la dichiarazione da loro resa conformemente al paragrafo 1 del presente articolo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli altri Stati Parti. La dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica diretta al Segretario Generale. Tale ritiro non pregiudica l'esame di qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione già inviata in base al presente articolo; dopo che il Segretario Generale ha ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, non potrà essere ricevuta nessun'altra comunicazione di uno Stato Parte, ai sensi del presente articolo, salvo che lo Stato Parte interessato abbia fatto una nuova dichiarazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2014-10-03;152#art-p-10