Protocollo
Art. 13
Misure di protezione
In vigore dal 26 ott 2014
Misure di protezione
Ogni Stato Parte prende tutte le misure necessarie per garantire che le persone sottoposte alla sua giurisdizione non siano oggetto di alcuna forma di maltrattamento o intimidazione in conseguenza del fatto che abbiano indirizzato al Comitato delle comunicazioni ai sensi del presente Protocollo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2014-10-03;152#art-p-13