Protocollo
Art. 14
Assistenza tecnica e cooperazione internazionale
In vigore dal 26 ott 2014
Assistenza tecnica e cooperazione internazionale
1. Ove lo ritenga necessario e con il consenso dello Stato Parte interessato, il Comitato trasmette alle agenzie specializzate, fondi e programmi delle Nazioni Unite e agli altri organismi competenti, le proprie osservazioni o raccomandazioni riguardanti le comunicazioni e le indagini da cui emerga una necessità di consulenza e assistenza tecnica, accompagnate, ove del caso, da commenti e suggerimenti dello Stato Parte relativamente alle osservazioni o raccomandazioni in questione.
2. Il Comitato può anche portare all'attenzione di detti organismi, con il consenso dello Stato Parte interessato, ogni questione sollevata dalle comunicazioni esaminate ai sensi del presente Protocollo che possa agevolarli a pronunziarsi, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sull'opportunità di misure internazionali appropriate al fine di assistere lo Stato Parte a progredire nel percorso di attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto.
3. In conformità alle procedure pertinenti dell'Assemblea Generale, sarà costituito un fondo fiduciario che sarà amministrato conformemente al regolamento finanziario e alle regole di gestione finanziaria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, destinato a fornire agli Stati Parti, con il consenso dello Stato Parte interessato, un'assistenza specializzata e tecnica per una migliore attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto, al fine di contribuire a rafforzare le capacità nazionali nel campo dei diritti economici, sociali e culturali nel contesto del presente Protocollo.
4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'obbligo di ogni Stato Parte di adempiere agli obblighi contratti ai sensi del Patto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2014-10-03;152#art-p-14