Protocollo

Art. 16

Diffusione e informazione

In vigore dal 26 ott 2014
Diffusione e informazione Ogni Stato Parte si impegna a far conoscere ampiamente e a diffondere il Patto e il presente Protocollo, e ad agevolare l'accesso alle informazioni sulle osservazioni e raccomandazioni del Comitato, in particolare per le questioni riguardanti lo Stato Parte interessato, e di farlo secondo modalità accessibili alle persone con disabilità.
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urn:nir:stato:legge:2014-10-03;152#art-p-16

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