Protocollo
Art. 18
Entrata in vigore
In vigore dal 26 ott 2014
Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2014-10-03;152#art-p-18