Art. 52
LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247
In vigore dal 2 feb 2013
Contenuto della decisione
1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:
a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;
b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;
c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-12-31;247#art-52