Art. 54

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247

In vigore dal 2 feb 2013
Rapporto con il processo penale 1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti. 2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione. 3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria. 4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.
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