Art. 50
LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247
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L'articolo stabilisce che il potere disciplinare nei confronti degli avvocati spetta ai consigli distrettuali di disciplina forense. Questi organi sono composti da membri eletti democraticamente e operano attraverso sezioni giudicanti formate da cinque titolari e tre supplenti. Per assicurare imparzialità, i membri appartenenti allo stesso ordine dell'iscritto incolpato non possono far parte della sezione giudicante. Ricevuto un esposto o notizia di illecito, il consiglio dell'ordine avvisa l'iscritto concedendogli venti giorni per le deduzioni e trasmette poi subito gli atti al consiglio distrettuale, a cui compete in via esclusiva il procedimento.
La norma istituisce e disciplina i consigli distrettuali di disciplina forense per affidare loro in via esclusiva il potere disciplinare sugli avvocati, garantendo l'imparzialità del giudizio attraverso la separazione tra l'ordine di appartenenza dell'iscritto e i membri giudicanti.
Si applica agli avvocati e ai professionisti iscritti agli ordini forensi, ai consigli dell'ordine e ai componenti dei consigli distrettuali di disciplina.
Un cliente presenta un esposto al consiglio dell'ordine contro il proprio avvocato per una presunta violazione dei doveri professionali. Il consiglio dell'ordine avvisa il legale assegnandogli venti giorni per presentare chiarimenti scritti e poi invia tutto al consiglio distrettuale di disciplina, la cui sezione giudicante non comprenderà colleghi dello stesso ordine dell'avvocato segnalato.
Il consiglio dell'ordine deve dare notizia dell'esposto all'iscritto invitandolo a presentare deduzioni entro 20 giorni e trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina; vige il divieto per i membri dello stesso ordine dell'iscritto di far parte delle sezioni giudicanti.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.