Art. 49

Abrogato
In vigore dal 12 giu 2026
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100)) 34 --------------- AGGIORNAMENTO (34) Il D.L. 12 giugno 2026, n. 100 ha disposto (con l', comma 15) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla prima sessione successiva all'entrata in vigore del presente decreto".
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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247#art-49

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