Art. 49
LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247
In vigore dal 25 feb 2025
Disciplina transitoria per l'esame
1. Per i primi
tredici anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.
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