Art. 44

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247

In vigore dal 2 feb 2013
Frequenza di uffici giudiziari 1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.
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