Art. 42
LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247
In vigore dal 2 feb 2013
Norme disciplinari per i praticanti
1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2012-12-31;247#art-42