Art. 52 · LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247

Art. 52

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247

In vigore dal 2 feb 2013
Contenuto della decisione 1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati: a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»; b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili; c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.
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