Art. 7

Sanzioni

In vigore dal 5 lug 2011
1. Chiunque impiega, fatte salve le disposizioni di cui all', comma 3, sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo o parti di esse, ovvero assiste anche finanziariamente, incoraggia o induce altri ad impegnarsi in tali attività, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 258.228 a euro 516.456. 2. La sanzione prevista dal comma 1 è diminuita fino alla metà se il fatto per cui si procede è di particolare tenuità.
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urn:nir:stato:legge:2011-06-14;95#art-7

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Sanzioni (Art. 7 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo