Art. 5

Modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58

In vigore dal 5 lug 2011
1. All', comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 58, e successive modificazioni, la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e delle munizioni a grappolo ed in favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine e delle munizioni a grappolo nonché in favore dell'universalizzazione della Convenzione di Ottawa contro le mine antipersona e della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo". 2. All' della legge 7 marzo 2001, n. 58, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente: "1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, il Fondo di cui al comma 1 è destinato, altresì, alla realizzazione di programmi di bonifica di aree con residui di munizioni a grappolo, da attuare secondo le modalità previste dagli della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, e all'assistenza alle vittime delle munizioni a grappolo, prevista dall' della citata Convenzione, ivi inclusi la riabilitazione psicofisica e l'inserimento sociale ed economico".
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urn:nir:stato:legge:2011-06-14;95#art-5

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