Art. 3
Stoccaggio e distruzione delle scorte
In vigore dal 5 lug 2011
1. Il Ministero della difesa provvede alla distruzione delle munizioni a grappolo, comprese le submunizioni esplosive, di cui all', paragrafo 2, della Convenzione, in dotazione alle Forze armate.
2. Lo stoccaggio e la distruzione delle munizioni e delle submunizioni di cui al comma 1 sono effettuati secondo le modalità previste dall', paragrafi 1 e 2, della Convenzione.
3. Si procede alla distruzione di munizioni e submunizioni di cui al comma 1, fatta eccezione per una quantità limitata e comunque non superiore alle mille unità, esclusivamente destinata agli scopi consentiti dall', paragrafo 6, della Convenzione, rinnovabile tramite trasferimento da altro Stato parte, ai sensi dell', paragrafo 7, della Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:2011-06-14;95#art-3