Art. 4
Autorità competente
In vigore dal 5 lug 2011
1. Il Ministero degli affari esteri è designato quale autorità nazionale competente a presentare al Segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) le dichiarazioni iniziali e quelle periodiche indicate dall' della Convenzione, nonché a ricevere e formulare le richieste e ad effettuare gli adempimenti previsti dall' della Convenzione medesima.
2. Il Ministero degli affari esteri, in qualità di autorità nazionale per gli adempimenti internazionali di cui al comma 1, riceve dai Ministeri competenti i dati necessari alla compilazione dei rapporti nazionali, di cui all', paragrafo 1, della Convenzione, in particolare:
a) dal Ministero della difesa i dati relativi alle lettere b), c), e), f), g), h) e i);
b) dal Ministero dello sviluppo economico i dati relativi alla lettera c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2011-06-14;95#art-4