Art. 6
Modifica alla legge 26 febbraio 1987, n. 49
In vigore dal 5 lug 2011
1. All', comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la lettera m-bis) è sostituita dalla seguente:
"m-bis) il sostegno e l'assistenza alle vittime delle mine antipersona e delle munizioni a grappolo, ivi inclusi le attività di riabilitazione psicofisica e l'inserimento sociale ed economico, tramite programmi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2011-06-14;95#art-6