Convenzione

Art. 31

ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 25 feb 2011
ENTRATA IN VIGORE 1. Ciascuno degli Stati contraenti notificherà all'altro, per iscritto e per via diplomatica, l'avvenuto completamento delle necessarie procedure legali interne. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima delle notifiche e le sue disposizioni si applicheranno in entrambi gli Stati contraenti: (a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte - alle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrerà in vigore; (b) con riferimento ad altre imposte - all'ammontare delle imposte prelevate nel periodo che inizia il 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrerà in vigore.
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urn:nir:stato:legge:2011-02-03;6#art-c-31

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ENTRATA IN VIGORE (Art. 31 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Baku il 21 luglio 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo