Convenzione
Art. 31
ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 25 feb 2011
ENTRATA IN VIGORE
1. Ciascuno degli Stati contraenti notificherà all'altro, per iscritto e per via diplomatica, l'avvenuto completamento delle
necessarie procedure legali interne.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima delle notifiche e le sue disposizioni
si applicheranno in entrambi gli Stati contraenti:
(a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte - alle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione
entrerà in vigore;
(b) con riferimento ad altre imposte - all'ammontare delle imposte prelevate nel periodo che inizia il 1° gennaio dell'anno solare
successivo a quello in cui la Convenzione entrerà in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-02-03;6#art-c-31