Art. 31 · ENTRATA IN VIGORE
Convenzione

Art. 31

31 / 32

ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 25 feb 2011
ENTRATA IN VIGORE 1. Ciascuno degli Stati contraenti notificherà all'altro, per iscritto e per via diplomatica, l'avvenuto completamento delle necessarie procedure legali interne. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima delle notifiche e le sue disposizioni si applicheranno in entrambi gli Stati contraenti: (a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte - alle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrerà in vigore; (b) con riferimento ad altre imposte - all'ammontare delle imposte prelevate nel periodo che inizia il 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrerà in vigore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2011-02-03;6#art-c-31