Convenzione
Art. 30
LIMITAZIONE DEI BENEFICI
In vigore dal 25 feb 2011
LIMITAZIONE DEI BENEFICI
1. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, un residente di uno Stato contraente non potrà beneficiare da parte dell'altro Stato contraente di riduzioni o esenzioni d'imposta previste nella presente Convenzione se lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o dell'esistenza di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è di ottenere i benefici previsti dalla Convenzione, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.
2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali concernente la limitazione delle spese ed altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, è di ottenere i benefici ai sensi della presente Convenzione ai quali detta persona non avrebbe altrimenti avuto diritto.
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Prourn:nir:stato:legge:2011-02-03;6#art-c-30