Convenzione

Art. 32

DENUNCIA

In vigore dal 25 feb 2011
DENUNCIA La presente Convenzione rimarrà in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone per iscritto la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto: (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte - per le somme pagate o accreditate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia; (b) con riferimento alle altre imposte, per l'ammontare delle imposte prelevate nel periodo che inizia il 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia. IN FEDE DI CHE i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTA a Baku, il 21 luglio 2004, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, azera e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione o applicazione prevarrà il testo inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Azerbaijan Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2011-02-03;6#art-c-32

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