Convenzione

Art. 26

PROCEDURA AMICHEVOLE

In vigore dal 25 feb 2011
PROCEDURA AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell', a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione. 2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso di comune accordo con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Ogni accordo raggiunto sarà adempiuto nonostante i limiti temporali previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti. 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere di comune accordo le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno anche consultarsi per l'eliminazione della doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
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PROCEDURA AMICHEVOLE (Art. 26 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Baku il 21 luglio 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo