Convenzione

Art. 19

FUNZIONI PUBBLICHE

In vigore dal 25 feb 2011
FUNZIONI PUBBLICHE 1. (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica, amministrativa, amministrativa-territoriale o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. (b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale: (i) abbia la nazionalità di detto Stato; o (ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica, amministrativa, amministrativa-territoriale o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. (b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità. 3. Le disposizioni degli si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica, amministrativa, amministrativa-territoriale o da un suo ente locale.
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FUNZIONI PUBBLICHE (Art. 19 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Baku il 21 luglio 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo