Convenzione
Art. 17
ARTISTI E SPORTIVI
In vigore dal 25 feb 2011
ARTISTI E SPORTIVI
1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo,
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli .
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai redditi derivanti da attività svolte in uno Stato contraente da un artista o da uno sportivo se il soggiorno in questo Stato sia finanziato in maniera consistente con fondi pubblici dell'altro Stato contraente o di una sua suddivisione politica, amministrativa, amministrativa-territoriale o da un suo ente locale.
In tal caso i redditi sono imponibili soltanto nello Stato nel quale l'artista o lo sportivo è residente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2011-02-03;6#art-c-17