Convenzione

Art. 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

In vigore dal 25 feb 2011
PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che una persona fisica, residente di uno Stato contraente, ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, tranne che nelle seguenti circostanze, per le quali tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente: a) se egli dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, è imponibile nell'altro Stato soltanto quella parte dei redditi che sia imputabile a detta base fissa; o b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nell'anno fiscale considerato; in tal caso è imponibile in detto altro Stato soltanto quella parte dei redditi derivante dall'esercizio delle attività in detto altro Stato. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
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PROFESSIONI INDIPENDENTI (Art. 14 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Baku il 21 luglio 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo