Convenzione
Art. 20
PROFESSORI E INSEGNANTI
In vigore dal 25 feb 2011
PROFESSORI E INSEGNANTI
Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso un'università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di
insegnamento o di ricerca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-02-03;6#art-c-20