Convenzione
Art. 24
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
In vigore dal 25 feb 2011
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in
conformità ai seguenti paragrafi del presente Articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Azerbaijan, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente Convenzione può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente
Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Azerbaijan, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui
gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base
alla legislazione italiana.
3. Per quanto concerne l'Azerbaijan:
Per quanto concerne 1' Azerbaijan, la doppia imposizione sarà
eliminata nel modo seguente:
Se un residente dell'Azerbaijan ritrae redditi o possiede un patrimonio che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, l'imposta su tali redditi pagata in Italia deve essere detratta dall'imposta pagata da detta persona in Azerbaijan in relazione a tali redditi e patrimonio.
Tuttavia, tale detrazione non potrà eccedere l'ammontare d'imposta calcolata per tale reddito o patrimonio in conformità alla
legislazione ed alla normativa fiscale dell'Azerbaijan.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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