Protocollo 3›Titolo V
Art. 19
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
In vigore dal 12 set 2010
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR. 1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. I duplicati così rilasciati devono recare la seguente dicitura in inglese: "DUPLICATE".
3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR. 1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-19