Protocollo 3Titolo V

Art. 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

In vigore dal 12 set 2010
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR. 1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati così rilasciati devono recare la seguente dicitura in inglese: "DUPLICATE". 3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR. 1. 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-19

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Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 (Art. 19 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo