Protocollo 3Titolo III

Art. 14

Esposizioni

In vigore dal 12 set 2010
Esposizioni 1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Serbia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purchè sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che: a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dalla Serbia nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Serbia; c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa. 2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V. Vi figurano la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-14

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Esposizioni (Art. 14 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo