Protocollo 3›Titolo III
Art. 13
Trasporto diretto
In vigore dal 12 set 2010
Trasporto diretto
1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunità e la Serbia direttamente o attraverso i territori degli altri paesi o territori di cui agli . Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.
I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Serbia.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:
a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese
esportatore fino all'uscita dal paese di transito; o
b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
i) un'esatta descrizione dei prodotti;
ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;
e
iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; o
c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-13