Protocollo 3Titolo II

Art. 11

Elementi neutri

In vigore dal 12 set 2010
Elementi neutri Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione: a) energia e combustibile; b) impianti e attrezzature; c) macchine e utensili; d) merci che non entrano, nè sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-11

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Elementi neutri (Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo