Protocollo 3Titolo V

Art. 22

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

In vigore dal 12 set 2010
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura 1. La dichiarazione su fattura di cui all', paragrafo 1, lettera b), può essere compilata: a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell' o b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 euro. 2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. 4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Le dichiarazioni manoscritte devono essere compilate con l'inchiostro e in stampatello. 5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell', tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purchè egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. 6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purchè sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-22

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Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura (Art. 22 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo