Protocollo 3›Titolo V
Art. 20
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
In vigore dal 12 set 2010
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
sulla base di una prova dell'origine rilasciata o
compilata in precedenza
Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Serbia, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Serbia. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-20